Consultabilità dei documenti

Consultabilità dei documenti

 La consultabilità dei documenti d’archivio è disciplinata dagli articoli 122-127 del decreto legislativo 42/2004 -  Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, fanno eccezione:

I documenti relativi alla politica interna ed estera dello Stato, dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data

  • i documenti contenenti dati personali sensibili - cioè “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”-  che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data
  • i documenti contenenti dati personali così detti sensibilissimi - cioè “idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare”-  che diventano consultabili 70 anni dopo la loro data
  • i documenti contenenti dati giudiziari - cioè “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”- , che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data.


In base all’ art. 123 del  Codice è prevista la possibilità di autorizzare la consultazione di documenti di carattere riservato prima della scadenza dei termini, la domanda dovrà essere indirizzata al direttore dell'Archivio di Stato per essere poi trasmessa, corredata dal suo parere, alla Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati del Ministero dell’Interno. [Modulo per richiesta di consultazione documenti riservati].

 Il trattamento dei dati personali da parte di archivisti e storici è legittimo solo se si osserva il Provvedimento n. 513 del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019.

La Direzione si riserva  inoltre la facoltà di escludere dalla consultazione documenti in cattivo stato di conservazione.